Tributi

10 Maggio 2012

TARSU

Chi occupa locali e aree nel territorio del Comune di Navelli, a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso destinati, è tenuto a pagare la tassa.
Per questo è necessario denunciare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione:

  • cambiamento di abitazione o trasferimento di sede dell’attività entro la città (denuncia di trasferimento)
  • trasferimento in altro Comune o cessazione dell’occupazione o conduzione dei locali ed aree tassabili (denuncia di cessazione), ai fini della cancellazione dal ruolo della tassa
  • variazione della metratura e/o della destinazione d’uso, a suo tempo dichiarata, dei locali occupati (denuncia di variazione)
  • cambio di intestazione della cartella esattoriale (denuncia di cessazione e denuncia di nuova iscrizione)
  • variazione del numero degli occupanti da 1 a più persone o viceversa.

La tassa non viene applicata automaticamente sulla base dell’espletamento delle pratiche anagrafiche quindi la denuncia anagrafica per il cambio di abitazione o di residenza non è sostitutiva della denuncia ai fini dell’applicazione o della cessazione della tassa.

Presentazione delle denunce

Devono essere presentate o inviate per posta, anche in busta semplice, o tramite fax con allegata fotocopia del documento d’identità della persona che si iscrive al Settore Entrate, con le seguenti modalità:

  • denuncia per l’applicazione della tassa (nuova occupazione/conduzione) o di variazione o di trasferimento qualora la variazione o il trasferimento siano presupposto di un aumento della tassa.

Va presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione (oltre tale data si incorre in violazione per omessa presentazione).
L’applicazione o l’aumento della tassa parte dal bimestre solare successivo (gennaio/febbraio, marzo/aprile, ecc.) a quello in cui si è verificato il fatto, con relativo recupero delle somme dovute.

  • denuncia di cessazione o di variazione (esclusa quella per “unico occupante”) o di trasferimento qualora la variazione o il trasferimento siano presupposto di una riduzione della tassa.

La cessazione o la riduzione della tassa viene applicata dal bimestre solare successivo alla presentazione della denuncia; per non continuare a pagare tributi non dovuti è pertanto opportuno presentarla immediatamente o al massimo entro l’ultimo giorno del bimestre solare in cui si sono verificate le rispettive condizioni.

  • riduzione tariffaria per “unico occupante residente”.

E’ applicata, su richiesta del contribuente, sulla base dei dati contenuti nella denuncia, con effetto dall’anno successivo alla presentazione della richiesta stessa, come stabilito dalla legge.
Ne consegue che se la condizione di unico occupante si verifica nel corso del 2011 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), l’interessato può denunciarla entro il 20 gennaio dell’anno 2012 con diritto alla riduzione dal 2012. Il contribuente è obbligato a presentare tempestiva denuncia al venir meno della condizione di unico occupante.

TARSU

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