Generale

23 Aprile 2010

Regolamento comunale di igiene urbana

Inizio di occupazione dei locali

Chi occupa o detiene dei locali sul territorio del Comune di Portale è obbligato a presentare denuncia di nuova occupazione, entro il 20 gennaio successivo all’occupazione dei locali.

In mancanza di variazioni, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.

Nel caso in cui intervengano variazioni in aumento degli elementi imponibili quali superficie e destinazione d’uso dovrà essere presentata “denuncia di variazione” entro il 20 gennaio successivo,  termine previsto per la denuncia iniziale.

Nel caso in cui intervengano variazioni in diminuzione degli elementi imponibili, dovrà essere presentata “denuncia di variazione” entro il bimestre solare in cui interviene la stessa (es. la variazione è in data 15 marzo, devo presentare la denuncia entro il 1° maggio).

E’ attivo lo sportello telefonico dell’Ufficio Tassa Rifiuti al numero 011111.

Presso i 9 Sportelli Portale Semplice e le delegazioni anagrafiche, contestualmente al cambio di residenza, è possibile presentare la denuncia di nuova occupazione dei locali che saranno adibiti ad abitazione e relative pertinenze (cantina,solaio,box,posti auto coperti) e la denuncia di cessazione per i locali liberati. Per usufruire di questo nuovo servizio sono necessari:

* i dati catastali,
* la superficie calpestabile,
* la destinazione d’uso dell’immobile,
* il codice fiscale.

Gli identificativi catastali si possono reperire sull’atto di compravendita, sui contratti di locazione e di attivazione delle utenze, sulle visure catastali.
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Cessazione di occupazione locali

Chi cessa di occupare i locali a qualsiasi uso destinati, deve darne comunicazione al Servizio Tassa Rifiuti, mediante apposita denuncia.

La cessazione dà diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.

Se la denuncia non viene presentata nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di:
– non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali
– la tassa sia stata pagata dal subentrante.

In entrambi i casi l’utente deve presentare – pena decadenza – la denuncia entro il termine di sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di messa in mora relativi al tributo annuo di cui si chiede lo sgravio.

E’ attivo lo sportello telefonico dell’Ufficio Tassa Rifiuti al numero 011111.

Presso i 9 Sportelli Portale Semplice e le delegazioni anagrafiche, contestualmente al cambio di residenza, è possibile presentare la denuncia di nuova occupazione dei locali che saranno adibiti ad abitazione e relative pertinenze (cantina,solaio,box,posti auto coperti) e la denuncia di cessazione per i locali liberati. Per usufruire di questo nuovo servizio sono necessari:

* i dati catastali,
* la superficie calpestabile,
* la destinazione d’uso dell’immobile,
* il codice fiscale.

Gli identificativi catastali si possono reperire sull’atto di compravendita, sui contratti di locazione e di attivazione delle utenze, sulle visure catastali.

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Rifiuti speciali non assimilati

I locali dove si producono rifiuti speciali  (es.ponte di sollevamento autofficine) sono esclusi dalla determinazione della superficie tassabile.

Allo smaltimento deve provvedere, a proprie spese, il produttore.

Per ulteriori informazioni consultare:
“Regolamento per la gestione di rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale”.
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Sede e orari

E’ attivo lo sportello telefonico dell’Ufficio Tassa Rifiuti al numero 011111.

Regolamento comunale di igiene urbana

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