20 Luglio 2012
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Certificati anagrafici e di stato civile
I certificati anagrafici sono rilasciati dal Comune di residenza e attestano le risultanze delle iscrizioni nell’anagrafe della popolazione residente (APR) e degli italiani residenti all’estero (AIRE).
I certificati anagrafici sono:
– certificato di stato di famiglia;
– certificato di residenza;
– certificato di cittadinanza;
– certificato di stato libero;
– certificato di stato vedovile;
– certificato di godimento dei diritti politici;
– certificato anagrafico di nascita;
– certificato anagrafico di matrimonio;
– certificato anagrafico di morte;
– certificato di esistenza in vita;
– certificati di iscrizione all’AIRE.
I certificati anagrafici sono validi per sei mesi. Possono avere valore anche successivamente, se l’utente dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.
Hanno validità illimitata i certificati non soggetti a modificazioni (certificato anagrafico di nascita).
E’ possibile richiedere, presso lo SPORTELLO DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI RESIDENZA, gli estratti di: Nascita – Morte – Matrimonio
SE IL CERTIFICATO DEVE ESSERE PRESENTATO A UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AD UN GESTORE DI PUBBLICO SERVIZIO È POSSIBILE AVVALERSI DI UNA AUTOCERTIFICAZIONE.
Il certificato di residenza e di stato di famiglia possono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta (art. 33, comma 1, DPR 223/1989). Gli altri certificati possono essere rilasciati solamente se non vi ostano particolari motivi (art. 33, comma 2, DPR 223/1989).
Per ottenere un certificato anagrafico è possibile richiederlo direttamente ai SERVIZI DEMOGRAFICI del Comune che lo rilascia immediatamente oppure tramite servizio E-Gov . CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SERVIZIO
COSTI
Non è nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l’atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti.
I certificati, quando richiesti all’ufficio anagrafe, devono essere rilasciati in bollo “sin dall’origine” (D.P.R. 642/72) per cui il bollo è la regola, mentre la “carta semplice” è l’eccezione, pena l’evasione del tributo di bollo.
Facendo l’autocertificazione, invece, non è dovuta l’imposta di bollo.
I certificati anagrafici di norma sono rilasciati in bollo (€ 14,62) tranne nei CASI DI ESENZIONE.
Oltre al bollo devono essere versati i diritti di segreteria nella misura di:€ 0,26 per i certificati in carta libera e di € 0,52 per i certificati in bollo (per alcuni usi particolari è prevista anche l’esenzione dai diritti di segreteria).
Sono soggette al bollo anche le autentiche delle firme in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per l’uso al quale le dichiarazioni sono destinate.
Scarica tabella esenzioni Nota Prefettura dell’Aquila
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